Impresa sociale
L'impresa sociale a riforma conclusa: che cosa vale dal 2026 e che cosa manca ancora
Dal periodo d'imposta 2026 si applicano il regime fiscale del Terzo settore e la non imponibilità degli utili che le imprese sociali reinvestono, e il regime delle ONLUS è finito. Restano sospesi gli incentivi a chi investe. Il quadro, in ordine, per chi amministra un'impresa sociale o la sta valutando.
Nove anni dopo il decreto legislativo 112 del 2017, la riforma del Terzo settore ha chiuso il suo capitolo più atteso, quello fiscale. Non lo ha chiuso un decreto attuativo né una legge di bilancio, ma il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108. Dopo la valutazione informale della Commissione europea del marzo 2025, gli articoli 8 e 14 hanno sganciato la decorrenza di gran parte delle misure dall’autorizzazione di Bruxelles e l’hanno fissata: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026 per chi chiude l’esercizio con l’anno solare. Per le imprese sociali è il momento di rifare i conti.
Che cosa vale dal 2026
Il primo effetto riguarda gli utili. Per l’articolo 18 del d.lgs. 112/2017 non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate ad apposite riserve, cioè gli utili e gli avanzi reinvestiti nell’attività statutaria o accantonati a patrimonio, come impone l’articolo 3. Gli utili distribuiti restano tassati. Dallo stesso periodo alle imprese sociali non si applicano la disciplina delle società di comodo, quella delle perdite sistematiche, gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità. La norma riguarda le imposte sui redditi: sull’IRAP l’articolo 18 non dice nulla.
Il secondo effetto riguarda il resto del Terzo settore. Dal 2026 si applica a regime il Titolo X del Codice del Terzo settore, con le nuove regole sulla natura commerciale o non commerciale delle attività, che per espressa previsione dell’articolo 79 riguardano gli enti diversi dalle imprese sociali. E dal 2026 è finito il regime delle ONLUS: gli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 460/1997 sono abrogati, salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4, e le ONLUS dovevano chiedere l’iscrizione al Registro unico nazionale entro il 31 marzo 2026. Fra le alternative indicate dal Ministero del Lavoro c’era proprio l’acquisizione della qualifica di impresa sociale, e l’articolo 101, comma 8, del Codice esclude che la perdita della qualifica di ONLUS, con l’iscrizione anche come impresa sociale, obblighi alla devoluzione del patrimonio. Per molti enti che svolgono attività d’impresa, la scelta fra il regime degli altri enti del Terzo settore e quello dell’impresa sociale è diventata una scelta fiscale concreta.
Che cosa manca ancora
La riforma è conclusa, ma non completa. Restano subordinati all’autorizzazione della Commissione europea gli incentivi a chi investe nel capitale delle imprese sociali che hanno la qualifica da non più di cinque anni, cioè la detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30 per cento dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 18, insieme all’articolo 16 sulla quota del tre per cento degli utili destinata ai fondi di promozione. Ad oggi nessuna autorizzazione risulta concessa. Lo stesso vale, nel Codice, per i titoli di solidarietà dell’articolo 77. Un’impresa sociale che raccoglie capitale, oggi, non può promettere agli investitori il beneficio fiscale.
Per le cooperative sociali, che sono imprese sociali di diritto, c’è poi una data in più. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, da non confondere con il Codice del Terzo settore, si applica dal 1° gennaio 2027 e riordina il regime delle cooperative, comprese le riserve indivisibili e la norma che sottrae le cooperative sociali ai limiti delle agevolazioni previsti per le cooperative a mutualità prevalente, oggi all’articolo 1, comma 463, della legge 311/2004 e dal 2027 all’articolo 273 del testo unico. Il coordinamento fra questo regime e l’articolo 18 attende ancora indicazioni di prassi.
Sul piano delle politiche, il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, esaminato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026, è un documento programmatico di durata decennale: le misure che annuncia, anche fiscali, avrebbero effetto solo con atti successivi.
Le regole che non cambiano
La fiscalità più favorevole non attenua i vincoli. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale un’attività d’interesse generale, con ricavi che devono superare il 70 per cento del totale. Può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ad aumento gratuito del capitale o a dividendi, se ha forma societaria e con dividendi entro un tetto legato ai buoni postali fruttiferi, oppure a erogazioni gratuite ad altri enti del Terzo settore. Deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida del 2019. Ha un organo di controllo che monitora le finalità sociali e attesta la conformità del bilancio sociale. Salvo che sia una cooperativa a mutualità prevalente, come le cooperative sociali, o un ente religioso, coinvolge lavoratori e utenti nelle decisioni. È soggetta a ispezione almeno annuale e può perdere la qualifica. Sono i vincoli a giustificare il vantaggio fiscale. Al 20 luglio 2026, secondo il Ministero del Lavoro, le imprese sociali erano 21.978 su oltre 150.000 enti del Terzo settore.
La lettura
Con il regime fiscale in vigore, l’impresa sociale smette di essere una qualifica da tenere in sospeso in attesa di Bruxelles e diventa una forma da valutare con i numeri: quanto vale la non imponibilità degli utili reinvestiti, quanto costano i vincoli su distribuzione, governance e rendicontazione, come si confronta con la società benefit, che non ha vincoli sugli utili ma nemmeno un regime fiscale dedicato. È una valutazione che si fa con un piano economico, non con un’opinione. Come la impostiamo è spiegato nella scheda su impresa sociale e innovazione sociale.
Fonti: Ministero del Lavoro, comunicato del marzo 2025 sull’esito del confronto con la Commissione europea; decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, articoli 8 e 14, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 e 18; decreto ministeriale 4 luglio 2019 sul bilancio sociale; d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articoli 77, 79, 101, 102 e 104; d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; Ministero del Lavoro, indicazioni sulle ONLUS; d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, testo unico delle imposte sui redditi; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 463; comunicato del Consiglio dei ministri n. 180 del 2 luglio 2026; decreto ministeriale 4 agosto 2026, n. 110, per il numero delle imprese sociali.