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Innovazione sociale

Valutare prima: nell'innovazione sociale l'impatto si programma

Le norme legano da tempo la valutazione d'impatto a obiettivi fissati prima, e i finanziatori pubblici cominciano a chiedere obiettivi e indicatori già nella domanda, non a progetto concluso. Un avviso nazionale lo ha messo nero su bianco a settembre. Perché nell'innovazione sociale la valutazione d'impatto è prima di tutto uno strumento di programmazione.

Per anni la valutazione d’impatto è stata pensata come l’ultimo capitolo di un progetto: prima si fa, poi si misura che cosa ha prodotto. Nell’innovazione sociale questa sequenza funziona male. Quando un servizio è nuovo, una partnership è inedita o un bisogno non ha ancora una risposta consolidata, la domanda decisiva non è che cosa è successo, ma che cosa ci si aspetta che succeda, come lo si riconoscerà e quando. Sono domande che si pongono prima. Le norme lo suggerivano già; i finanziatori pubblici, adesso, lo chiedono.

Che cosa dicono le norme

La legge delega del Terzo settore definisce la valutazione dell’impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento «rispetto all’obiettivo individuato» (legge 106/2016, articolo 7, comma 3). La parola che conta è l’ultima: senza un obiettivo fissato prima, non c’è nulla rispetto a cui valutare. Le linee guida del decreto ministeriale 23 luglio 2019 lo traducono in cinque fasi: analisi del contesto e dei bisogni con i portatori di interesse, pianificazione degli obiettivi d’impatto, scelta di metodo, strumenti e tempi della misurazione, valutazione, comunicazione degli esiti come base per riformulare strategie e obiettivi. Le linee guida hanno valore promozionale e non impongono un obbligo generale, ma la sequenza è chiara: tre fasi su cinque precedono la misurazione. E il primo principio indicato è l’intenzionalità: la valutazione deve essere connessa agli obiettivi strategici dell’organizzazione.

Lo stesso impianto regge l’amministrazione condivisa. La co-programmazione dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore serve a individuare bisogni, interventi e risorse; la co-progettazione parte da obiettivi definiti. Le linee guida del decreto ministeriale 72/2021 prevedono che, per i progetti innovativi e sperimentali, gli atti della procedura diano conto «dei risultati attesi e di quelli conseguiti»; più in generale, gli atti della co-progettazione possono disciplinare la valutazione d’impatto. Il codice dei contratti pubblici, all’articolo 6, lega i modelli di amministrazione condivisa al principio del risultato.

Che cosa chiedono i finanziatori

A settembre il Ministero del Lavoro lo ha messo nero su bianco. L’Avviso n. 2/2026 per i progetti di rilevanza nazionale degli enti del Terzo settore, adottato con il decreto n. 213 del 10 settembre 2026, chiede fra i documenti della domanda un «Piano di monitoraggio e valutazione d’impatto sociale» che vale fino a 10 punti su 90, con soglia di finanziabilità a 54. A punteggio pieno il piano dichiara il cambiamento atteso, fissa indicatori con target temporali e fonti di verifica, indica strumenti di raccolta dei dati, tempi e responsabilità. Il monitoraggio semestrale e la relazione finale devono poi misurarsi su quel piano, e modificare gli elementi che hanno determinato il punteggio può costare la revoca del finanziamento. L’avviso è riservato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni e reti associative, ma il metodo parla a tutti: la valutazione entra nella domanda, non solo nel rendiconto.

Non è un caso isolato. In Emilia-Romagna gli indirizzi strategici regionali per l’economia sociale prevedono che nel bando sperimentale sugli ecosistemi territoriali ogni proposta dichiari quale trasformazione intende produrre nel sistema locale «e come la misurerà». Il bando che li attua, rivolto agli enti territoriali capofila di partenariati, è aperto fino al 15 dicembre.

Anche il quadro europeo va in questa direzione. La raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sull’economia sociale distingue la misurazione dell’impatto dalla sua gestione, cioè dai sistemi con cui un’organizzazione governa e accresce attivamente il proprio impatto, e invita gli Stati a integrarle nei quadri e nei programmi strategici nazionali. La guida dell’OCSE del 2023, citata dalla Commissione nella revisione intermedia del Piano d’azione europeo, definisce la misurazione d’impatto uno strumento di pianificazione strategica e distingue la stima prima dell’attuazione, il monitoraggio durante e la valutazione dopo. In Italia il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, esaminato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026, è un documento programmatico: nella versione posta in consultazione nell’ottobre 2025 (§ E.5, par. 127) proponeva standard minimi di misurazione condivisi e budget dedicati alla valutazione nelle amministrazioni. Sono indirizzi, da leggere al condizionale finché non diventano atti.

La lettura

Un piano di valutazione scritto prima non è un adempimento in più: è il modo più rapido per capire se un progetto sta in piedi. Obbliga a dire quale cambiamento si cerca, per chi, entro quando e con quali segnali lo si riconoscerà. Costringe a scegliere gli indicatori quando si possono ancora raccogliere i dati di partenza. Trasforma il monitoraggio in uno strumento di gestione invece che in un resoconto a posteriori. Per chi fa innovazione sociale è anche un argomento con i finanziatori, che leggono nel piano la serietà del progetto prima ancora dei risultati. Come accompagniamo questo lavoro, dalla teoria del cambiamento agli indicatori, è spiegato nella scheda sull’innovazione sociale.

Fonti: legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 7; decreto ministeriale 23 luglio 2019, linee guida per la valutazione dell’impatto sociale degli enti del Terzo settore; d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articolo 55; decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72; d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6; Ministero del Lavoro, decreto n. 213 del 10 settembre 2026 e Avviso n. 2/2026; Regione Emilia-Romagna, Indirizzi strategici per l’economia sociale e pagina del bando sugli ecosistemi territoriali; raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023; Commissione europea, revisione intermedia del Piano d’azione per l’economia sociale, COM(2026) 138 del 30 marzo 2026; OCSE, Policy Guide on Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy, 2023; Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, versione in consultazione del 17 ottobre 2025, e comunicato del Consiglio dei ministri n. 180 del 2 luglio 2026.