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Rendicontazione

La rendicontazione cambia verso: ESRS semplificati e uno standard per chi non è obbligato

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato i due atti delegati attesi dopo il pacchetto Omnibus: regole più leggere per le grandi imprese obbligate, uno standard volontario per tutte le altre. Che cosa è già deciso, che cosa manca, e perché riguarda anche chi per legge non deve fare nulla.

La notizia, prima di tutto. Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato i due regolamenti delegati che completano, sul piano tecnico, la revisione della rendicontazione di sostenibilità avviata dal pacchetto Omnibus: il C(2026) 5010, che riscrive in forma semplificata gli ESRS, i principi europei di rendicontazione, e il C(2026) 5011, che istituisce uno standard volontario per le imprese fuori dall’obbligo. La semplificazione è consistente: i punti di informazione obbligatori si riducono di oltre il 60 per cento e il costo di rendicontazione, secondo le stime che accompagnano gli atti, dovrebbe calare di oltre il 30 per cento per impresa. I nuovi ESRS si applicheranno agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con facoltà di adozione anticipata; lo standard volontario sarà utilizzabile dalla sua entrata in vigore.

I tempi verbali, qui, sono sostanza: adottato non significa in vigore. Entrambi gli atti passano ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio e produrranno effetti solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, se non arriveranno obiezioni. È già diritto vigente, invece, la cornice che li regge: la direttiva (UE) 2026/470, il cosiddetto Omnibus I, pubblicata in Gazzetta il 26 febbraio 2026 e in vigore dal 18 marzo, ha ristretto l’obbligo di rendicontazione alle imprese con più di 1.000 dipendenti e ricavi netti oltre i 450 milioni di euro. L’effetto è una selezione drastica: le imprese europee in perimetro passano da circa 50.000 a circa 5.000. In Italia resta applicabile il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la direttiva CSRD; il rinvio delle scadenze è già legge (direttiva 2025/794, recepita con la legge 8 agosto 2025, n. 118), mentre l’adeguamento alle nuove soglie dovrà arrivare entro il 19 marzo 2027. Fino ad allora, ogni valutazione sul singolo caso si fa sul testo italiano vigente, non sugli annunci.

Le parole, una per una

Per chi non frequenta la materia, il glossario minimo sta in quattro voci. La CSRD è la direttiva europea che stabilisce quali imprese devono pubblicare, insieme al bilancio, una rendicontazione di sostenibilità: informazioni su ambiente, persone e governo dell’impresa, verificate da un revisore. Gli ESRS sono gli standard che dicono a quelle imprese che cosa scrivere e come: senza standard, ogni report sarebbe scritto in una lingua diversa e nessuno potrebbe confrontarli. L’atto delegato è lo strumento con cui la Commissione adotta le norme tecniche su delega del legislatore europeo; Parlamento e Consiglio conservano un potere di obiezione, ed è per questo che «adottato» non è ancora «vigente». Il VSME, infine, è lo standard pensato per chi non è obbligato: lo ha elaborato EFRAG, il consulente tecnico della Commissione, e lo ha consegnato nel dicembre 2024; con l’atto del 3 luglio ne arriva la versione ufficiale, il cui nome tecnico diventa semplicemente standard volontario.

Perché riguarda anche chi non è obbligato

Il paradosso di questa stagione è che l’obbligo si restringe e le richieste no. Le banche integrano le informazioni di sostenibilità nella valutazione del merito creditizio; i bandi, pubblici ed europei, chiedono sempre più spesso evidenze misurabili; i grandi committenti girano ai fornitori le domande della propria catena del valore. Un’impresa uscita dal perimetro dell’obbligo non è uscita dal perimetro delle richieste: ha solo perso il formato con cui rispondere.

Lo standard volontario risponde esattamente a questo, con due funzioni. La prima è un formato: un insieme unico e proporzionato di informazioni che una PMI, un’impresa sociale o una startup può compilare senza obbligo di revisione esterna. La seconda è un limite, il cosiddetto tetto di catena del valore: l’impresa obbligata non potrà pretendere dal fornitore sotto soglia più informazioni di quelle previste dallo standard volontario, salvo casi circoscritti. In pratica, il questionario del capofila trova un tetto legale, e il fornitore che compila una volta secondo lo standard risponde a tutti con lo stesso documento. Anche qui il condizionale è d’obbligo: la misura diventerà pienamente operativa con l’entrata in vigore degli atti e, per la parte italiana, con il recepimento.

La lettura

Per cinque anni la rendicontazione di sostenibilità è stata raccontata come un obbligo in arrivo per tutti. Oggi, per la gran parte delle imprese, non lo è più — e proprio per questo vale di più. Quando l’adempimento si dirada, resta la domanda vera: chi finanzia, chi affida, chi seleziona vuole una prova, non un modulo. La differenza la farà chi sa misurare con metodo e raccontare con ordine. È il mestiere che si impara, non si improvvisa: il percorso CVO + CSRD di GoForBenefit dedica allo standard volontario e al dialogo con la finanza un modulo specifico — la scheda del corso è qui.

Fonti: Commissione europea, regolamenti delegati C(2026) 5010 e C(2026) 5011 del 3 luglio 2026 (una sintesi ufficiale è pubblicata dall’Organismo Italiano di Contabilità); direttiva (UE) 2026/470, in Gazzetta ufficiale UE del 26 febbraio 2026; decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125; legge 8 agosto 2025, n. 118.