GoForBenefit

Rendicontazione

Il cliente non potrà chiederti tutto: il limite ai dati di sostenibilità nella filiera

Le imprese fino a 1.000 dipendenti potranno rifiutare le richieste di dati di sostenibilità che vanno oltre l'elenco fissato dallo standard volontario: ventitré informazioni, nove per chi ha fino a dieci dipendenti. Che cosa si può rifiutare, che cosa resta fuori e perché in Italia la tutela piena arriverà solo con il recepimento.

Per molte PMI la rendicontazione di sostenibilità non è mai stata un obbligo di legge. È arrivata come allegato a un contratto, sotto forma di questionario del cliente: ogni grande committente con il proprio modulo, le proprie domande, le proprie scadenze. La direttiva (UE) 2026/470, il cosiddetto Omnibus I, interviene esattamente qui, e il regolamento delegato (UE) 2026/1560, in vigore dal 24 settembre, ha fissato il contenuto della regola. Si chiama limite per la catena del valore.

Chi è protetto e da che cosa

La regola tutela le imprese che, alla chiusura dell’esercizio, non superano una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente e si trovano nella catena del valore di un’impresa obbligata a rendicontare. Il cliente può basarsi su un’autodichiarazione del fornitore e non deve verificarla, salvo che sappia, o si possa ragionevolmente presumere che sappia, che è manifestamente errata.

Le regole stanno nella direttiva 2013/34/UE come modificata dall’Omnibus, all’articolo 19 bis, paragrafo 3, e, per i gruppi, all’articolo 29 bis, paragrafo 3. Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire, a fini di rendicontazione di sostenibilità, informazioni ulteriori rispetto a quelle dello standard volontario. Il cliente non può imporle per contratto: la clausola che lo facesse non è vincolante, mentre il resto del contratto rimane valido. Se chiede di più, deve indicare al fornitore quali informazioni eccedono lo standard e informarlo del diritto di non darle. E il cliente che non riporta nel proprio report i dati eccedenti dei fornitori protetti è considerato comunque in regola con l’obbligo sulla catena del valore.

Le informazioni che si possono chiedere

Il regolamento è più preciso di quanto ci si aspettasse. Il limite non coincide con tutto lo standard, ma con un elenco chiuso, l’allegato II: ventitré voci per le imprese con più di dieci dipendenti, nove per quelle che ne hanno fino a dieci. Le nove comuni riguardano le informazioni generali sull’impresa e la forza lavoro: dipendenti per tipo di contratto e per genere, infortuni, retribuzioni rispetto al minimo, copertura della contrattazione collettiva, ore medie di formazione. Sopra i dieci dipendenti si aggiungono il consumo di energia e le emissioni lorde stimate di gas serra, il prelievo idrico, i rifiuti con la quota avviata a riciclo o riutilizzo, l’applicazione di principi di economia circolare e alcune voci del modulo onnicomprensivo: prodotti, mercati e principali relazioni commerciali, tasso di rotazione del personale, codice di condotta o politica sui diritti umani e meccanismo di trattamento delle denunce, incidenti confermati in materia di diritti umani. Il regolamento aggiunge che il cliente dovrebbe chiedere solo ciò di cui ha bisogno, anche meno di quanto consentito. Resta da chiarire, e i testi non lo fanno, come questo elenco si coordini con la formula più ampia della direttiva, che parla delle informazioni «specificate nei principi volontari».

Che cosa resta fuori

Il limite non è uno scudo generale, e conviene saperlo prima di invocarlo. Vale per le richieste fatte ai fini della rendicontazione di sostenibilità del cliente. Non riguarda le informazioni chieste per la dovuta diligenza imposta da altre norme europee, né quelle per la gestione del rischio, né lo scambio volontario di dati comune in un settore. La direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese ha un proprio limite, per i partner commerciali sotto i 5.000 dipendenti, che si applicherà dal 2029. Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari, che chiedono dati anche in base alle regole prudenziali, sono soltanto «incoraggiati», dal considerando 5 del regolamento, a limitare «per quanto possibile» le loro richieste alle informazioni dello standard: un invito, non un divieto. Per quelle richieste resta utile il documento del Tavolo per la finanza sostenibile sul dialogo fra PMI e banche, aggiornato a dicembre 2025 sul VSME.

Poi ci sono i tempi. Il regolamento applica il limite dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Il diritto di rifiuto e la non vincolatività delle clausole contrattuali stanno invece nella direttiva, che l’Italia deve recepire entro il 19 marzo 2027. Al Senato è in esame il disegno di legge di delegazione europea 2026, che fra le materie richiama la rendicontazione societaria di sostenibilità; ad oggi non risulta presentato alcuno schema di decreto legislativo di recepimento. Fino a quel momento la tutela piena del fornitore italiano resta un diritto annunciato più che esercitabile, e ogni valutazione sul singolo contratto va fatta sul testo italiano vigente.

La lettura

La regola cambia la trattativa più dei moduli. Il fornitore che a gennaio 2027 avrà già raccolto le ventitré informazioni secondo lo standard potrà rispondere a tutti i clienti con lo stesso documento e indicare, quando serve, che cosa eccede. Chi non le avrà raccolte continuerà a compilare i questionari degli altri. Il punto non è poter dire di no: è avere qualcosa da dare. Su come si imposta la raccolta in azienda, la scheda sulla rendicontazione di sostenibilità.

Fonti: direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, testo italiano su EUR-Lex, considerando 12, articolo 2, punti 4 e 5, che modificano gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e articolo 4, che modifica l’articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1760; regolamento delegato (UE) 2026/1560, articolo 3, allegato II e considerando 4 e 5, testo italiano su EUR-Lex.