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Rendicontazione

Lo standard volontario è in vigore: che cosa contiene e chi può usarlo da subito

Il 21 settembre 2026 la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato il regolamento delegato 2026/1560, in vigore dal 24 settembre. Le imprese non obbligate alla rendicontazione di sostenibilità hanno ora uno standard europeo ufficiale, utilizzabile già oggi. Il limite alle richieste di filiera, invece, si applica dagli esercizi 2027 e in Italia attende il recepimento della direttiva.

A luglio, su queste pagine, lo standard volontario era un atto adottato e non ancora vigente. Ora è diritto europeo. Il regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, del 3 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 settembre ed è entrato in vigore il 24 settembre. Lo stesso 21 settembre è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Per la gran parte delle imprese italiane conta di più il primo: fissa i principi di rendicontazione di sostenibilità «ad uso volontario» per chi resta fuori dall’obbligo e, con essi, il limite alle informazioni che i grandi clienti potranno chiedere ai fornitori.

L’articolato è breve, quattro articoli, e lo standard sta nei due allegati. Due date vanno tenute distinte. Lo standard si può usare da subito: l’articolo 4 differisce al 2027 soltanto l’articolo 3, e il regolamento entra in vigore al terzo giorno dalla pubblicazione proprio perché le imprese non obbligate possano servirsene «quanto prima». Il limite per la catena del valore, previsto dall’articolo 3, si applica invece dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Secondo il considerando 5 del regolamento, dall’entrata in vigore la raccomandazione della Commissione (UE) 2025/1710, che finora conteneva il VSME, «dovrebbe essere considerata priva di effetti giuridici». Il suo contenuto però non sparisce, perché lo standard ne riprende l’impianto.

Che cosa contiene

Lo standard resta modulare. Il modulo base comprende undici informative, indicate con le sigle da B1 a B11: è il requisito minimo per chi adotta lo standard e, secondo il testo, «l’approccio ottimale per le microimprese». Copre i criteri di redazione, le pratiche e le politiche per la transizione, energia ed emissioni di gas a effetto serra, inquinamento, biodiversità, acque, uso delle risorse e rifiuti, tre informative sulla forza lavoro e le condanne per corruzione. Il modulo onnicomprensivo aggiunge nove informative, da C1 a C9, sugli elementi «di cui è probabile che banche, investitori e clienti aziendali» facciano domanda: strategia e modello aziendale, obiettivi di riduzione delle emissioni, rischi climatici, diritti umani, diversità di genere negli organi di governo. L’impresa dichiara se adotta il solo modulo base o entrambi, e ciascun modulo si applica per intero.

Tre scelte di impianto lo distinguono dal regime delle imprese obbligate. Non c’è analisi di rilevanza, né doppia né semplice: la selezione avviene con il criterio «se applicabile», per cui si comunica ciò che riguarda davvero l’attività. Non c’è obbligo di attestazione da parte di un revisore. E non c’è una versione ridotta per le imprese più piccole: la proporzionalità sta dentro lo standard, dove una ventina di elementi sono facoltativi per chi ha fino a dieci dipendenti.

Chi può usarlo

La platea si è allargata. Il VSME era pensato per le piccole e medie imprese, individuate dalle soglie della direttiva contabile, fra cui i 250 dipendenti. Lo standard volontario è rivolto alle imprese che non superano una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente, cioè a quelle protette dal limite per la catena del valore; per l’articolo 2 del regolamento può comunque adottarlo qualunque impresa non obbligata, comprese quelle sopra i 1.000 dipendenti che l’Omnibus ha escluso perché sotto i 450 milioni di ricavi. Il report può stare in una sezione della relazione sulla gestione o in un documento separato, può rinviare a informazioni contenute in altri documenti, purché accessibili insieme al report e parte dello stesso fascicolo, si combina con la dichiarazione ambientale EMAS e va aggiornato ogni anno se banche o clienti lo chiedono con quella cadenza. Le controllate sono esentate quando la capogruppo redige un report consolidato.

Gli strumenti operativi stanno arrivando. Il testo italiano ufficiale è quello pubblicato in Gazzetta. L’EFRAG, che cura la guida applicativa ora separata dall’atto, ha annunciato per il quarto trimestre 2026 il modello digitale aggiornato, la tassonomia XBRL, il convertitore XBRL con uno strumento di migrazione e la nota esplicativa. Il 9 ottobre presenta con la Commissione, in un incontro aperto alle imprese, le differenze fra il VSME e lo standard volontario.

La lettura

Uno standard volontario resta volontario: nessuna impresa sotto soglia è tenuta ad applicarlo. Ma da settembre esiste un formato europeo, unico e riconosciuto, per rispondere alle domande che banche e clienti già fanno. Dal 2027 una parte di quel formato, le voci dell’allegato II, diventa anche il limite oltre il quale il fornitore potrà rifiutarsi di rispondere al cliente obbligato, una volta recepita la direttiva: su questo limite torneremo nella prossima notizia. Conviene arrivarci con un primo report di prova sui dati del 2026, quando non è ancora il cliente a chiederlo. Come lavoriamo su questo passaggio è spiegato nella scheda sulla rendicontazione di sostenibilità.

Fonti: regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione del 3 luglio 2026, testo italiano su EUR-Lex, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026; regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione del 3 luglio 2026, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026; raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione del 30 luglio 2025; EFRAG, modello digitale e tassonomia XBRL e incontro del 9 ottobre 2026.